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Archivio Pillole dell'Arbitro - ACF

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Archivio Pillole dell'Arbitro - ACF Home Link utili FAQ Glossario Contatti Privacy Arbitro Controversie Finanziarie Area riservata Chi siamo L'Arbitro Il Collegio La Segreteria Intermediari Intermediari Aderenti Procedura per l'adesione da parte degli intermediari Il Ricorso Quando e come fare ricorso Verifica requisiti per il ricorso Decisioni del Collegio Intermediari Inadempienti Ricerca avanzata Ricerca semplice Esiti provvedimenti giurisdizionali Normativa Normativa ACF Normativa intermediari Pubblicazioni Relazioni annuali Altri documenti Audiovideo Pillole dell'Arbitro Novità Pubblicazioni/ Pillole dell'Arbitro/ Archivio Pillole dell'Arbitro/ Archivio "pillole" dell'Arbitro Archivio "pillole" dell'Arbitro Selezione di orientamenti ACF (Archivio 2021-2022) In questa sezione del sito sono richiamati, in forma di massime, orientamenti definiti dal Collegio in sede di esame dei ricorsi presentati dai risparmiatori. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione, tanto degli intermediari che degli investitori retail, uno strumento che consenta loro di cogliere, con la necessaria immediatezza e facendo uso di un linguaggio tendenzialmente adatto anche ai non addetti ai lavori, gli aspetti di maggior rilievo affrontati dal Collegio in sede di risoluzione delle controversie. L’iniziativa mira al miglioramento delle dinamiche relazionali tra investitori al dettaglio e intermediari, così da contenere i casi di conflittualità che, ove comunque insorti, potranno trovare negli orientamenti già assunti dall’ACF un’utile guida per la loro auspicabile sterilizzazione. Proprio per questo, l’iniziativa è “aperta”, pronta cioè a recepire suggerimenti e proposte utili a migliorarne il grado di fruibilità e di rispondenza ai bisogni dell’utenza. Archivio "Pillole" del 2022 Dicembre 2022 Decisione n. 5684 del 25 luglio 2022 (ricorso ID 6477) Servizio di consulenza - Obblighi informativi - Polizze unit-linked - Responsabilità dell’intermediario - Concorso di colpa del ricorrente Sussiste la responsabilità dell’intermediario per mancato adempimento degli obblighi informativi quando risulta che il bagaglio informativo messo a disposizione del cliente al momento della sottoscrizione della proposta è consistito nell’aver indicato che il prodotto consigliato era una polizza unit linked che investiva in dollari. Si tratta, infatti, di elementi informativi solo parziali e non sufficienti per consentire una scelta di investimento pienamente consapevole. La responsabilità dell’intermediario è, tuttavia, temperata dalla condotta del ricorrente che è stata caratterizzata da imprudenza, essendosi egli orientato a sottoscrivere un investimento complesso, evidentemente in dollari, pur in presenza di un quadro informativo piuttosto incompleto. Decisione n. 5686 del 25 luglio 2022 (ricorso ID 6580) Servizio di consulenza - Art. 54 del Regolamento (UE) n. 565/2017 - Informazione su costi connessi ad una serie di operazioni di disinvestimento/investimento - Responsabilità dell’intermediario L’art. 54 del Regolamento (UE) n. 565/2017 prescrive, inter alia, che gli intermediari, quando prestano servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio che comportano cambiamenti negli investimenti – da realizzarsi o mediante la vendita di uno strumento e l’acquisto di un altro, oppure mediante l’esercizio del diritto di apportare una modifica a uno strumento esistente – “effettuano un’analisi dei costi e benefici del cambiamento, in modo tale da essere ragionevolmente in grado di dimostrare che i benefici del cambiamento sono maggiori dei relativi costi”. Sussiste la responsabilità dell’intermediario quando la proposta indirizzata al cliente si articola in una prima parte, che contiene un confronto tra la composizione del “Portafoglio Iniziale” e quella del “Portafoglio proposto” sotto il profilo delle asset class di appartenenza dei prodotti, e in una seconda parte, relativa a “Piano d’azione e Modulo di consulenza”, che si limita a dare indicazioni degli esiti positivi della valutazione di adeguatezza. In tal caso, la proposta difetta completamente dell’analisi dei costi/benefici relativa ai cambiamenti del portafoglio in essa suggeriti e, dunque, risulta del tutto carente nell’indicazione delle ragioni per cui i secondi avrebbero sopravanzato i primi. Decisione n. 5709 del 27 luglio 2022 (ricorso ID 7318) Servizio di consulenza – Raccomandazione di non effettuare vendite – Obbligazione di mezzi e non di risultato – Esclusione della responsabilità dell’intermediario Nel caso di consulenza in materia di investimenti c.d. di mantenimento, con la raccomandazione di non effettuare vendite, non sono configurabili ipotesi di inadempimento dell’intermediario, quando, da una parte, non ci sono evidenze che gli strumenti in portafoglio fossero divenuti inadeguati per il profilo del ricorrente e, dall’altra, l’intermediario non può essere ritenuto responsabile per andamenti avversi del mercato, dal momento che il servizio di consulenza si caratterizza per l’esistenza di un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Decisione n. 5705 del 27 luglio 2022 (ricorso ID 6715) Servizio di esecuzione di ordini on line - Obblighi informativi - Caratteristiche dell’operatività contestata - Avviso di inappropriatezza - Esclusione della responsabilità dell’intermediario Pur non avendo l’intermediario provato che la procedura informatica utilizzata consentisse al cliente di recuperare il KID in ogni momento, in modo da consentirgli di accedere anche successivamente alle informazioni ivi contenute, il ricorrente non può, per parte sua, ritenersi esente da responsabilità. Infatti, la sua operatività, protrattasi per circa due mesi sull’ETC, ha finito con l’ignorare la valenza segnaletica della fortissima volatilità dello strumento e il non aver prestato attenzione a nessun avviso presente circa l’inappropriatezza dell’investimento – pur se non bloccante – sono elementi tali che, unitariamente considerati, interrompono il nesso di causalità tra il dedotto inadempimento e le perdite sofferte dall’investitore e, conseguentemente, escludono la responsabilità dell’Intermediario. Il Collegio ha già rilevato che, nei casi in cui l’investitore continui a compiere con sistematicità le operazioni contestate anche quando ne è oramai del tutto chiara la natura come anche le implicazioni, in ossequio al principio del più probabile che non, è ragionevole supporre che egli avrebbe in ogni caso effettuato le operazioni contestate, anche in presenza di un pieno e corretto adempimento degli obblighi informativi e comportamentali da parte dell’intermediario. Decisione n. 5704 del 27 luglio 2022 (ricorso ID 6487) Servizio di consulenza - Obblighi informativi - Irrilevanza dell’esperienza e della propensione al rischio del cliente - Responsabilità dell’intermediario - Mancato sollecito disinvestimento da parte del cliente - Riduzione del risarcimento La maggiore esperienza del cliente in ambito finanziario non può costituire un’esimente per l’intermediario dall’obbligo di fornirgli le informazioni necessarie per consentire una scelta consapevole di investimento, né un motivo per onerare il cliente dal doversele reperire da solo. Allo stesso modo, la circostanza che il cliente possa avere una certa propensione al rischio, dimostrata dalla presenza in portafoglio di strumenti finanziari dalle caratteristiche analoghe a quelle del titolo per cui l’intermediario non ha assolto gli obblighi informativi, non è sufficiente per inferire, in via di automatismo, che il cliente, se fosse stato correttamente informato, avrebbe egualmente eseguito quell’acquisto. L’eventuale maggiore esperienza del cliente e il suo carattere di investitore evoluto assumono rilevanza al fine di valutare se ed in che limiti sia possibile addebitare al cliente - nel momento in cui inizia a palesarsi incontrovertibilmente la rischiosità dello strumento di cui non è stato informato al momento dell’acquisto - il non essere tempestivamente intervenuto per ridurre il rischio, anche con operazioni di liquidazione. Sotto questo profilo, quanto maggiore è il livello di esperienza dell’investitore e più evolute le sue conoscenze finanziarie, tanto maggiore è il dovere di attenzione che si può esigere da quest’ultimo, il quale ha la capacità, che difetta all’investitore meno esperto e più sprovveduto, di intervenire tempestivamente per compiere le operazioni necessarie – a partire dalla liquidazione dei titoli – per contenere le perdite. Decisione n. 5720 del 1° agosto 2022 (ricorso ID 7275) Domanda di nullità – Diritto alla restituzione - Prescrizione – Dies a quo In linea con gli orientamenti della Corte di Cassazione, pur essendo l’azione di nullità imprescrittibile, il diritto alla restituzione del capitale investito si prescrive nel termine ordinario decennale. Il dies a quo della prescrizione del diritto alla restituzione di una prestazione eseguita in base ad un titolo nullo si identifica con il giorno della sua esecuzione: ciò significa che, in caso di nullità dell’operazione di investimento, il giorno di decorrenza della prescrizione del diritto alla restituzione del capitale investito si individua con quello in cui l’investimento è stato effettuato. Anche il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione decennale del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ad un inadempimento dell’intermediario agli obblighi cui è tenuto nella fase genetica degli investimenti si identifica con quello in cui l’inadempimento si è consumato. Decisione n. 5722 del 1° agosto 2022 (ricorso ID 7847) Servizio di consulenza - Obblighi informativi - Irrilevanza dell’esperienza e della propensione al rischio del cliente - Responsabilità dell’intermediario - Mancato sollecito disinvestimento da parte del cliente - Riduzione del risarcimento Sussiste la responsabilità dell’intermediario quando non prova di avere reso al cliente, al momento della sottoscrizione degli ordini di investimento, le informazioni sulla specifica tipologia di strumenti finanziari proposti e sui rischi insiti negli stessi, necessarie per consentire di effettuare una scelta consapevole; ciò a dispetto del fatto che tali informazioni avrebbero dovuto essere, invece, particolarmente enfatizzate, trattandosi di strumenti speculativi e altamente rischiosi. Nel caso di specie, l’intermediario si è limitato a dare evidenza della consegna di schede prodotto “informative”, che, tuttavia, presentano un contenuto deficitario e lacunoso, in quanto non specificano la tipologia di strumento finanziario, né i rischi connessi alla sottoscrizione, mentre non vi è prova dell’avvenuta consegna dei KIID. Non può assumere rilevanza esimente la circostanza che il cliente fosse investitore esperto e propenso al rischio, giacché anche tale tipo di investitore deve essere sempre messo in condizione di poter valutare ex ante i pro e i contro di un certo investimento, non potendosi assumere a priori che, avendo elevata propensione al rischio, egli intenda sempre e comunque dare corso ad operazioni caratterizzate da analoga rischiosità e che non preferisca, invece, diversificare gli investimenti. L’elevato livello di esperienza del cliente è destinato, invece, ad assumere rilievo al fine di valutare se ed in che limiti sia possibile addebitargli - nel momento in cui inizia a palesarsi incontrovertibilmente la rischiosità dello strumento di cui non è stato informato al momento dell’acquisto - il non essere tempestivamente intervenuto per ridurre il rischio, anche con operazioni di liquidazione dell’investimento. Decisione n. 5724 del 1° agosto 2022 (ricorso ID 8436) Servizio di consulenza - Obblighi informativi – Mancata indicazione della natura subordinata - Titoli subordinati - Irrilevanza dell’in…