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DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 - Normattiva

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

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DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente close Homecurrent Il progetto L'obiettivo Il coordinamento delle iniziative pubbliche I caratteri qualificanti del progetto Obiettivi Raggiunti Obiettivi Futuri Collegamenti veloci Costituzione e Codici Elenco atti per data di emanazione Leggi approvate in attesa di pubblicazione Gazzetta Ufficiale Open Data dati.normattiva.it Legislazione Regionale Motore federato regionale Banche dati giuridiche regionali Guida all'uso Normattiva Normattiva regioni Dichiarazione di accessibilità FAQ Utilità × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto vigente al originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/2026) (GU n.290 del 14-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 268) visualizza atto intero nascondi vigente al 17/08/2026 Articoli Titolo I (( (Disposizioni di carattere generale) )) Capo I (( (Ambito di applicazione) )) 1 2 3 Capo II (( (Autorità, vigilanza e Pubbliche amministrazioni) )) 4 5 6 7 8 9 10 11 Capo III (( (Cooperazione nazionale e internazionale) )) 12 13 13 bis 13 ter (( Capo IV (Analisi e valutazione del rischio) )) 14 15 16 16 bis 16 ter Titolo II (( (Obblighi) )) Capo I (( (Obblighi di adeguata verifica della clientela) )) Sezione I ((...)) 17 18 19 20 21 21 bis 21 ter 21 quater 21 quinquies 21 sexies 21 septies 22 Sezione II ((...)) 23 24 25 25 bis Sezione III ((...)) 26 27 28 29 30 Capo II (( (Obblighi di conservazione) )) 31 32 33 34 34 bis Capo III (( (Obblighi di segnalazione) )) 35 36 37 38 39 40 41 (( Capo IV (Obbligo di astensione) )) 42 Capo V ((Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e i prestatori di servizi per le cripto-attività)) 43 44 45 45 bis (( Capo VI (Obblighi di comunicazione) )) 46 47 (( Capo VII (Segnalazione di violazioni) )) 48 Titolo III (( (Misure ulteriori) )) 49 50 51 Titolo IV (( (Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco) )) 52 52 bis 53 54 Titolo V DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI Capo I (( (Sanzioni penali) )) 55 Capo II (( (Sanzioni amministrative) )) 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Capo III (( (Disposizioni finali) )) 70 71 72 73 74 Allegati Allegato Tecnico art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 10-8-2025 aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite; Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 15; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante disposizioni a integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE; Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433; Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo all'estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE; Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 2002, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE, in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite; Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005, ed in particolare gli articoli 21 e 22; Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE; Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 16 ottobre 2007, con il quale sono state avocate le attività svolte dall'Ufficio italiano dei cambi in funzione di ente strumentale della Banca d'Italia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2007; Udito il parere delle competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate; Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 25 luglio 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'interno; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Definizioni) 1. Nel presente decreto legislativo: a) ABE: Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010; b) CAP: indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private; c) Codice dei contratti pubblici: indica il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici; d) Codice in materia di protezione dei dati personali: indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; e) CONSOB: indica la Commissione nazionale per le società e la borsa; f) Comitato di sicurezza finanziaria: indica il Comitato di sicurezza finanziaria istituito, con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa ed all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea; g) decreto relativo ai servizi di pagamento: indica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE; h) DIA: indica la Direzione investigativa antimafia; i) DNA: indica la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; l) Direttiva: indica la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018; m) FIU: indica le Financial intelligence unit; n) GAFI: indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale; o) IVASS: indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; p) NSPV: indica il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza; q) OAM: indica l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-undecies TUB; r) OCF: indica l'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; s) Stato membro: indica lo Stato appartenente all'Unione europea; t) Stato terzo: indica lo Stato non appartenente all'Unione europea; u) TUB: indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; v) TUF: indica il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; z) TULPS: indica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; aa) UIF: indica l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia. 2. Nel presente decreto s'intendono per: a) Amministrazioni e organismi interessati: le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati, nei confronti dei soggetti obbligati e gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, prescritti dalla pertinente normativa di settore nei confronti dei predetti soggetti. Per le esclusive finalità di cui al presente decreto rientrano nella definizione di amministrazione interessata il Ministero dell'economia e delle finanze quale autorità preposta alla sorveglianza dei revisori legali e delle società di revisione legale senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, il Ministero dello sviluppo economico quale autorità preposta alla sorveglianza delle società fiduciarie non iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 TUB; b) attività criminosa: la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo; c) Autorità di vigilanza di settore: la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorità preposte alla vigilanza e al controllo degli interm…