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Archivio pillole 2023 - ACF

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Archivio pillole 2023 - ACF Home Link utili FAQ Glossario Contatti Privacy Arbitro Controversie Finanziarie Area riservata Chi siamo L'Arbitro Il Collegio La Segreteria Intermediari Intermediari Aderenti Procedura per l'adesione da parte degli intermediari Il Ricorso Quando e come fare ricorso Verifica requisiti per il ricorso Decisioni del Collegio Intermediari Inadempienti Ricerca avanzata Ricerca semplice Esiti provvedimenti giurisdizionali Normativa Normativa ACF Normativa intermediari Pubblicazioni Relazioni annuali Altri documenti Audiovideo Pillole dell'Arbitro Novità Pubblicazioni/ Pillole dell'Arbitro/ Archivio Pillole dell'Arbitro/ Archivio pillole 2023/ Archivio Pillole ACF 2023 Archivio Pillole ACF 2023 Dicembre 2023 Decisione n. 6713 del 4 agosto 2023 (ricorso ID 8868) Illecito del consulente finanziario – Responsabilità dell’intermediario – Nesso di necessaria occasionalità - Onere della prova in capo al ricorrente L’art. 31, comma 3, del TUF prevede che “il soggetto abilitato che conferisce l’incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”. Secondo il costante orientamento dell’Arbitro, l’onere della prova dell’illecito asseritamente perpetrato dal consulente grava sul ricorrente, poiché, in tali casi, il principio di inversione dell’onere della prova di cui all’art. 23, comma 6, del TUF non trova applicazione, in quanto la prova in questione riguarda circostanze attinenti alla dinamica dei rapporti concretamente intercorsi tra clienti e personale dell’intermediario. Nel caso in esame, il ricorrente, al fine di comprovare che il consulente finanziario lo aveva indotto in errore, convincendolo del fatto che i suoi risparmi erano “ben gestiti” e, soprattutto, che producevano dei rendimenti, fornendogli periodicamente dei resoconti su fogli A4, allega un unico documento, neppure su carta intestata della Banca, privo di sottoscrizione, per cui vi è solo una mera presunzione che esso sia stato effettivamente redatto dal consulente. Anche se è difficile sostenere che, nel caso di specie, non sussista un rapporto di “necessaria occasionalità” tra incombenze affidate e fatto illecito del consulente, ravvisabile – in linea con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità – “in tutte le ipotesi in cui il comportamento di questi rientri nel quadro delle attività funzionali all’esercizio delle incombenze di cui è investito” (Cass. 24 febbraio 2016, n. 3625; cfr. anche Cass. 31 luglio 2017, n. 18928) (tra le molte, Decisioni ACF n. 1781 e 3700), non può ritenersi idoneamente accertata anche la responsabilità del consulente per i danni cagionati al ricorrente. Decisione n. 6753 del 29 agosto 2023 (ricorso ID 9534) Servizio di consulenza – Questionario di profilatura - Report di consulenza – Valutazione di adeguatezza – Assenza di specifiche motivazioni L’art. 40 del Regolamento Intermediari n. 20307/2018, che impone all’intermediario, “Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o potenziale cliente […]”, di ottenere da quest’ultimo, inter alia, “le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio” si completa con la previsione contenuta nell’art. 54, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/565 (a cui rinvia l’art. 40, comma 2, cit.) che precisa che le informazioni che le imprese di investimento devono acquisire dal cliente devono essere quelle di cui esse necessitano al fine di disporre di una base ragionevole per determinare se la specifica operazione da raccomandare sia di natura tale per cui il cliente possiede l’esperienza e la conoscenza necessarie per comprendere i rischi inerenti all’operazione. Nel caso di specie, i questionari di profilatura presi a riferimento dall’intermediario ai fini della consulenza non sono conformi a quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, le quali, rispetto alla previgente disciplina, richiedono che la raccomandazione sia formulata previo accertamento della conoscenza da parte del cliente dello specifico tipo di strumento oggetto della raccomandazione stessa. Nei questionari prodotti in atti dall’Intermediario, infatti, risultano del tutto assenti domande volte a verificare la conoscenza da parte del ricorrente dei fondi comuni di investimento quale tipologia di strumenti finanziari, tenuto conto del basso di grado di scolarizzazione del ricorrente (licenza media inferiore) e della sua professione di operaio. Sempre con riguardo alla profilatura posta alla base delle consulenze rese, non risulta coerente con le caratteristiche personali del ricorrente il fatto che, sebbene a causa di una grave malattia avesse perso il lavoro, nel questionario sottoscritto in concomitanza con la raccomandazione d’investire in quattro fondi comuni (ulteriori rispetto ai cinque oggetto della precedente raccomandazione) la risposta alla domanda: “Premesso che il valore degli investimenti oscilla nel tempo, in positivo o negativo, come investiresti/e il tuo/vostro patrimonio per raggiungere i tuoi/vostri obiettivi di investimento” veniva modificata dal cliente nel senso di un innalzamento del rischio. Inoltre, in tale occasione, il cliente, che nel precedente questionario aveva dato atto di non voler effettuare investimenti di lungo periodo, in occasione di tale aggiornamento della profilatura, si dichiarava, invece, disponibile “a mantenere in Portafoglio anche per un periodo superiore a 5 anni” il 100% dei prodotti finanziari, e, ciò nonostante, la sopraggiunta malattia e il peggioramento della sua capacità finanziaria dovuta all’intervenuto licenziamento. La consulenza resa dall’Intermediario non risulta conforme alla disciplina sopra citata anche sotto un ulteriore profilo. In particolare, l’art. 54, paragrafo 12, del Regolamento (UE) 2017/565 (a cui rinvia l’art. 41, comma 3, del Regolamento Intermediari) prevede che “le imprese di investimento presentano al cliente al dettaglio una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea per il cliente al dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell’investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite”. Nel caso di specie, volendo ritenersi che tale “relazione” possa essere rappresentata dalle “Proposte d’investimento” in atti contenenti la valutazione di adeguatezza, va rilevato che in esse non è ravvisabile una spiegazione idonea in concreto ad informare il cliente sulle specifiche ragioni per le quali, tenuto conto delle sue caratteristiche personali, gli stessi sono stati ritenuti conclusivamente adeguati. Le conclusioni contenute nelle “Proposte” non sono idonee a fornire al cliente la chiara “spiegazione” di come le operazioni raccomandate siano state ritenute coerenti con i parametri posti dalla normativa di settore; esse, infatti, risultano generiche, apodittiche e standardizzate e, dunque, volte ad adempiere in modo solo formalistico a detto obbligo. Decisione n. 6752 del 29 agosto 2023 (ricorso ID 9519) Obblighi informativi - Documento sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari – Art. 31 del Regolamento Intermediari n. 16190/2007 – Assenza di informazione sul tipo specifico di strumento finanziario L’Arbitro ha, in più occasioni, affermato che la sola consegna del “Documento sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari” non è in linea con l’effettivo adempimento dell’obbligo informativo: in particolare, la consegna non è idonea ad integrare l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 31 del Regolamento Intermediari n. 16190/2007, ratione temporis vigente, il quale richiedeva di fornire al cliente le informazioni sulle “caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento in modo sufficientemente dettagliato”, e ciò al dichiarato fine di “consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”. L’informativa che l’Intermediario ha prodotto in atti è quella prevista dell’art. 27 del Regolamento Intermediari n. 16190/2007, che prevedeva informazioni generali relative ai rischi e alle caratteristiche delle varie tipologie di strumenti finanziari che l’Intermediario tratta e che, usualmente, viene rilasciata al cliente in occasione dell’apertura dei rapporti. Diversamente, il corretto adempimento delle previsioni di cui all’art. 31 del Regolamento Intermediari – che altrimenti sarebbe norma sostanzialmente replicativa del disposto dell’art. 27 del medesimo Regolamento – presupponeva che l’informazione sul tipo specifico di strumento finanziario precedesse sempre e fosse, comunque, temporalmente prossima all’investimento, non potendosi di certo presupporsi che potesse essere sufficiente una informativa rilasciata anni prima, vale a dire all’apertura dei rapporti, per poter rendere consapevole l’investitore sulle caratteristiche del prodotto che andava a sottoscrivere. Se, quindi, non si vuole svuotare di concreto significato applicativo la portata dell’art. 31 del Regolamento Intermediari, la cui finalità è per l’appunto quella di “consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”, si deve ritenere che l’Intermediario, prima di ogni singolo ordine, doveva (e deve) prestare un’informativa di dettaglio, aggiuntiva rispetto a quella prevista dall’art. 27. Nel caso di specie, va peraltro segnalato che i moduli d’ordine risultano del tutto privi di qualsiasi riferimento al tipo specifico di strumento acquistato, atteso che non viene neppure specificato che si tratta di obbligazioni e ciò non è neanche ricavabile dalla denominazione, né, tantomeno, si fa menzione dell’origine estera dei titoli. Decisione n. 6751 del 29 agosto 2023 (ricorso ID 9478) Servizio di consulenza – Report di consulenza – Valutazione di adeguatezza – Assenza di specifiche motivazioni L’Arbitro ha, in più occasioni, affermato che l’art. 40 del Regolamento Intermediari n. 20307/2018, rispetto alla previgente disciplina, richiede che la raccomandazione sia formulata previo accertamento della conoscenza da parte del cliente del “tipo specifico di strumento” oggetto della raccomandazione stessa. Nel caso di specie, nel questionario di profilatura prodotto in atti dall’intermediario sono del tutto assenti domande volte a verificare la conoscenza da parte del ricorrente di fondi comuni d’investimento. L’Arbitro ha, inoltre, sottolineato che la consulenza non è conforme alla disciplina quando l’intermediari non rispetta l’art. 54, paragrafo 12, del Regolamento delegato 565/2017/UE (al quale rinvia l’art. 41, comma 3, del Regolamento Intermediari cit.), ai sensi del quale “le imprese di investimento presentano al cliente al dettaglio una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea per il cliente al dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite”. Nelle “Proposte d’investimento” in atti “la spiegazione” al cliente di come le operazioni raccomandate siano state ritenute coerenti con i parametri sopra richiamati risulta generica e standardizzata, dunque, volta ad adempiere in modo sol…