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Pillole dell'Arbitro - ACF

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Pillole dell'Arbitro - ACF Home Link utili FAQ Glossario Contatti Privacy Arbitro Controversie Finanziarie Area riservata Chi siamo L'Arbitro Il Collegio La Segreteria Intermediari Intermediari Aderenti Procedura per l'adesione da parte degli intermediari Il Ricorso Quando e come fare ricorso Verifica requisiti per il ricorso Decisioni del Collegio Intermediari Inadempienti Ricerca avanzata Ricerca semplice Esiti provvedimenti giurisdizionali Normativa Normativa ACF Normativa intermediari Pubblicazioni Relazioni annuali Altri documenti Audiovideo Pillole dell'Arbitro Novità Pubblicazioni/ Pillole dell'Arbitro/ Le "pillole" dell'Arbitro Le "pillole" dell'Arbitro Selezione di orientamenti ACF In questa sezione del sito sono richiamati, in forma di massime, orientamenti definiti dal Collegio in sede di esame dei ricorsi presentati dai risparmiatori. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione, tanto degli intermediari che degli investitori retail, uno strumento che consenta loro di cogliere, con la necessaria immediatezza e facendo uso di un linguaggio tendenzialmente adatto anche ai non addetti ai lavori, gli aspetti di maggior rilievo affrontati dal Collegio in sede di risoluzione delle controversie. L’iniziativa mira al miglioramento delle dinamiche relazionali tra investitori al dettaglio e intermediari, così da contenere i casi di conflittualità che, ove comunque insorti, potranno trovare negli orientamenti già assunti dall’ACF un’utile guida per la loro auspicabile sterilizzazione. Proprio per questo, l’iniziativa è “aperta”, pronta cioè a recepire suggerimenti e proposte utili a migliorarne il grado di fruibilità e di rispondenza ai bisogni dell’utenza. L’aggiornamento degli orientamenti viene effettuato con cadenza mensile. PILLOLE DEL 2026 Giugno 2026 Decisione n. 8535 del 3 giugno 2026 (ricorso ID 12150) Vendita di quote ereditarie per soddisfare pretese creditorie - Assenza di informativa all’erede – Illegittimità della condotta dell’intermediario che procede in autonomia con il disinvestimento È censurabile la condotta dell’intermediario che, senza preventiva informativa e in assenza di una manifestazione di volontà in tal senso del ricorrente, procede al disinvestimento parziale di quote ereditarie allo scopo di reperire la provvista necessaria al pagamento di asserite imposte e spese. Tale modus operandi all’evidenza intacca l’autonomia dispositiva del ricorrente e, conseguentemente, anche sue eventuali scelte di investimento/disinvestimento dato che, ove previamente informato, egli ben potrebbe evitare la liquidazione degli strumenti provvedendo direttamente al pagamento di quanto necessario per coprire le spese e i costi dovuti. In buona sostanza, in aderenza al quadro normativo di riferimento (art. 6, D.lgs. n. 461/1997), a fronte di eventuali pendenze, l'intermediario resistente può sospendere il trasferimento dei titoli in favore dell’erede, al contempo, invitandolo a fornire la provvista necessaria per farvi fronte. Decisione n. 8540 del 3 giugno 2026 (ricorso ID 12116) Servizio di consulenza – Informativa in occasione del disinvestimento – Obbligo dell’intermediario di attualizzare il controvalore ricavabile dalla vendita È censurabile la condotta dell’intermediario che, nel fornire consulenza al momento del disinvestimento, nel report relativo riporta un controvalore senza, però, specificare che esso sia da apprezzarsi solo come presunto, così finendo per lasciare intendere al cliente che quello indicato sarà l’importo riveniente dalla liquidazione dello strumento finanziario. E ciò, in modo particolare, allorquando l’ordine di disinvestimento si colloca temporalmente in una fase di significativo decremento dei corsi di mercato, del che l’intermediario deve tenere debitamente e specificatamente conto, non limitandosi dunque – ai fini della relativa valorizzazione – a fare affidamento sulle informazioni che il cliente ha ricevuto anni addietro in fase di sottoscrizione del prodotto. In altri termini, la diligenza professionale esigibile in casi della specie da parte dell’intermediario prestatore dei servizi ingloba in sé l’obbligo di attualizzazione dell’informativa a beneficio del cliente, fornendo a questi tutti gli elementi per poter effettuare scelte d’investimento/disinvestimento consapevolmente informate delle relative implicazioni. Maggio 2026 Decisione n. 8494 del 5 maggio 2026 (ricorso ID 12089) Polizza Vita di Ramo I – Prodotto di investimento assicurativo – Competenza ACF Per effetto del recepimento della c.d. “Direttiva IDD” (Insurance Distribution Directive) in materia di distribuzione assicurativa, le polizze vita di ramo I devono essere qualificate come prodotti di investimento assicurativo (IBIPs) ogniqualvolta siano connotate da una componente finanziaria idonea a incidere sul valore del prodotto. La nozione di IBIP di matrice eurounitaria prescinde dalla tradizionale classificazione delle assicurazioni per rami e ricomprende anche i prodotti come le polizze di ramo I, laddove caratterizzati da garanzie di capitale, ove il valore o il rendimento della prestazione dipenda dunque dalla gestione finanziaria dei premi. Il TUF all’art. 1, comma 1, lett. w bis.3), a sua volta rinvia all’art. 4, numero 2, del Regolamento (UE) n. 1268/2014 per la definizione di prodotto d’investimento assicurativo, ritenendo per tali quelli che “presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto sono esposti in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato”. In tale prospettiva, rientrano nell’ambito di competenza dell’ACF le controversie riguardanti la distribuzione e il relativo disinvestimento di polizze di ramo I in cui, ad esempio, la gestione separata risulti investita prevalentemente in strumenti finanziari. Aprile 2026 Decisione n. 8479 del 22 aprile 2026 (ricorso ID 11925) Responsabilità ex art. 31, comma 3, del TUF – Elementi presuntivi di una condotta “anomala” della cliente – Esclusione della responsabilità dell’intermediario – Insussistenza del c.d. “Danno da aspettativa” Una controversia concernente la responsabilità dell’intermediario per la condotta illecita tenuta da consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, operante per suo conto, che aveva proposto alla ricorrente investimenti, assicurando il mantenimento del capitale e promettendo un significativo rendimento garantito a scadenza nonché il riconoscimento di cedole, ha fornito l’occasione al Collegio di declinare alcuni elementi fattuali da cui poter desumere l’anomalia della condotta della clientela con conseguente esclusione della responsabilità dell’intermediario. In proposito, l’ACF ha ritenuto che deve qualificarsi quantomeno anomalo il comportamento della ricorrente per il fatto che: i) non si sarebbe avveduta dei rimborsi operati a valere sul suo conto corrente, prima ancora di ottenere le promesse, rivelatesi fasulle, del consulente; ii) non si sarebbe allertata a fronte della promessa di rendimenti che non potevano che ritenersi inverosimili, non foss’altro che per l’andamento altalenante dei mercati indotto dalle tensioni dell’epoca; iii) nemmeno avrebbe colto la “stranezza” di un bonifico ricevuto da persona fisica sconosciuta, quale possibile segnale di allarme agevolmente rilevabile da un investitore medio; iv) non avrebbe consultato le rendicontazioni periodiche ricevute. Tutti comportamenti, questi, che denotano una condotta dell’investitrice che, unitariamente considerata, non può dirsi essere stata improntata a quel grado di diligenza minimo esigibile. Sotto altro profilo, l’Arbitro ha ritenuto non fosse provata la sussistenza di un c.d. “danno da aspettativa” – vale a dire correlato a promesse poi rivelatesi false rese da un consulente finanziario –che può essere riconosciuto solo nell’ipotesi in cui i rendimenti prospettati possano ritenersi credibili in base alla congiuntura di mercato e, prim’ancora, formalmente convenuti in fase di sottoscrizione dell’investimento, il che non si è verificato nella fattispecie. Marzo 2026 Decisione n. 8425 del 12 marzo 2026 (ricorso ID 11945) Gestione individuale di portafogli – Commissioni di ingresso – Pagamento in un’unica soluzione in caso di disinvestimento anticipato – Costo eccessivo – Nullità ai sensi dell’art 24 del TUF La controversia ha riguardato un contratto di gestione patrimoniale che, quanto ai relativi costi, prevedeva la possibilità per il cliente di scegliere di pagare in un’unica soluzione oppure in forma rateale le commissioni di ingresso previste per le singole linee di gestione e, in caso di scelta della forma rateale e successiva decisione di effettuare disinvestimenti anticipati, la facoltà dell’intermediario di applicare in un’unica soluzione tali commissioni in base a criteri indicati nei relativi moduli di sottoscrizione. In proposito, l’Arbitro ha stabilito che, laddove l’applicazione delle suddette clausole sortisca l’effetto di imporre al cliente, in caso di disinvestimento anticipato, il pagamento di importi obiettivamente eccessivi, ciò che nel contratto viene definito come commissione di ingresso addebitata in un’unica soluzione equivarrebbe, di fatto, ad una penale di uscita suscettibile di pregiudicare, se non addirittura di impedire, l’esercizio del diritto di recesso che, nell’ambito delle gestioni di portafogli, il cliente deve poter esercitare – ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. b), del TUF – in ogni momento. Il Collegio ha, quindi, concluso nel senso della nullità di tali clausole alla luce della previsione di cui all’art. 24, comma 2, del TUF – che sanziona, appunto, con la nullità i patti contrari alle disposizioni dell’art. 24 – affermando il diritto del cliente di vedersi restituite le somme corrisposte a tale titolo, in quanto non dovute. Decisione n. 8429 del 17 marzo 2026 (ricorso ID 11965) Mezzi di prova – Registrazioni telefoniche – Assenza del consenso dell’interlocutore – Ammissibilità In linea con quanto statuito dalla Corte di Cassazione secondo cui se la registrazione di un colloquio telefonico è fatta ad opera di uno dei partecipanti, la stessa è prova documentale di un fatto storicamente avvenuto che può entrare legittimamente nel procedimento a carico di un altro dei partecipanti (Cass. 17 ottobre 2017, n. 47602), la produzione da parte del ricorrente di registrazioni di conversazioni telefoniche intercorse con funzionari degli intermediari è ammissibile anche qualora le registrazioni siano avvenute senza il consenso del personale coinvolto. Tali registrazioni possono, infatti, formare piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti in modo circostanziato ed esplicito. Febbraio 2026 Decisione n. 8381 del 13 febbraio 2026 (ricorso ID 11883) Deduzioni dell’intermediario – Presentazione per il tramite di una associazione di categoria – Tempistiche La circostanza che le deduzioni dell’intermediario risultino sottoscritte da un procuratore dell’intermediario o elaborate da una propria struttura interna, piuttosto che dall’associazione di categoria designata alla loro presentazione, non rende inoperativa la prevista estensione del termine per il relativo deposito da 30 a 45 giorni, in quanto avvalersi di un’associazione di categoria non implica che quest’ultima debba provvedere alla materiale predisposizione delle deduzioni, specie quando l’incarico ad essa conferito sia espressamente quello di trasmettere gli atti relativi al ricorso. Gennaio 2026 Decisione n. 8322 del 15 gennaio 2026 (ricorso ID 11797) Responsabilità ex art. 31, comma 3, del TUF - Nesso di necessaria occasionalità - Elementi presuntivi di una condotta agevolatrice della cliente – Insussistenza Per ritene…